mercoledì 28 febbraio 2007

I come...

IMPRENDITORE:

Soggetto che nell’azienda investe i propri capitali e svolge attività di organizzazione e di direzione.

IMPRESA:

E' l'attività economica svolta da un soggetto (individuale o collettivo) - l'imprenditore - che l'esercita in maniera professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, anche se ha sedi secondarie e/o unità locali, viene iscritta solamente nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio in cui è situata la sede principale dell'impresa stessa (definizione INFOCAMERE)
Per impresa si intende quell'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale per la produzione di beni o per la prestazione di servizi destinabili alla vendita. Essa fruisce di una certa autonomia con particolare riguardo alle scelte produttive, di vendita e di distribuzione degli utili. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. (definizione ISTAT)

L’impresa artigiana è, in modo formale, l'impresa iscritta nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Le imprese che risultino iscritte negli Albi Provinciali possono adottare diverse forme giuridiche, accanto a quella più frequente di impresa individuale: ad esempio, quella abbastanza frequente di società in nome collettivo in base alla legge istitutiva del Registro delle Imprese (definizione Infocamere)

Media impresa: In base alla disciplina CEE sugli aiuti di Stato alle PMI (1996) ha meno di 250 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 40 milioni di ECU, oppure ha un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di ECU ; il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali; la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più, da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI).

Piccola impresa: In base alla disciplina CEE sugli aiuti di Stato alle PMI (1996) ha meno di 50 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 7 milioni di ECU, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore ai 5 milioni di ECU; il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali; la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più, da una o più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa). La nuova disciplina comunitaria si propone di selezionare unicamente le imprese che effettivamente costituiscono delle PMI indipendenti al fine di eliminare le costruzioni giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui potenza supera quella di una PMI così come definita. Ecco che allora, ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria, è necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
In ambedue i casi, i tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

Grande impresa: non esiste una definizione di impresa di grandi dimensioni, sono considerate grandi imprese quelle che non rispettano anche uno solo dei tre criteri indicati nelle definizioni di piccola e media impresa.

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