mercoledì 28 febbraio 2007

A come...

APPRENDISTATO:

Rapporto di lavoro contrattuale a causa mista in forza del quale l'apprendista riceve la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore l’apprendista, oggi, deve frequentare corsi di formazione esterni all’azienda. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dai lavoratori, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.

ARTIGIANO:

Ai sensi dell’art. 2 e 3 della L.443/1985 è artigiano colui che:
- "(...) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”;
- “nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di parrucchiere e barbiere ecc….) deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti da leggi statali”.- “svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa”.

Nessun commento: